“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
24 giugno 1998, n. 249
Decreto Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 25 luglio 1998, n.175)
Integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre 2007,
n. 293)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento
“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione
all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti
dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi,
dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.”.ncati nell’articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola
scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
Art. 5 (Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal
dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno
della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale
delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della
comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un
suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può
decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo
16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.”.
Art. 5-bis.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione
condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in
essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica.