Statuto Unione degli Studenti Lombardia
Art. 1 Principi e finalità
L’Unione degli studenti Lombardia è un’organizzazione studentesca regionale di ispirazione sindacale che promuove la difesa dei diritti degli studenti e delle studentesse, fuori e dentro la scuola.
L’Unione degli Studenti Lombardia è un’organizzazione indipendente, laica, apartitica, aconfessionale, multietnica, antirazzista, antifascista. Essa si batte per la difesa nei valori democratici sanciti dalla Costituzione Italiana, nata dalla lotta di liberazione e dalla resistenza, per il contrasto ai nuovi fascismi, per la contestazione al modello unico neoliberista del mercato, per la valorizzazione della centralità della conoscenza e del ruolo dei soggetti in formazione e per la difesa della pace e il contrasto ad ogni forma di guerra.
L’Unione degli Studenti Lombardia coordina le sue attività, secondo le modalità previste dal presente statuto, con l’organizzazione nazionale Unione degli Studenti e con le associazioni territoriali che aderiscono a tale organizzazione. Le attività territoriali hanno priorità sulle attività regionali, le quali sono prioritarie rispetto alle attività nazionali. L’Unione degli Studenti Lombardia, per realizzare iniziative volte a rappresentare e difendere i soggetti in formazione, instaura rapporti di collaborazioni con le organizzazioni Link-Coordinamento Universitario e la Rete della Conoscenza e con gli organi territoriali di tali organizzazioni.
L’Unione degli Studenti Lombardia, conformemente ai principi dell’Unione degli Studenti, persegue le seguenti finalità:
- la tutela dei diritti degli studenti, affinché siano garantiti e valorizzati i diritti contenuti nello Statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse e rivendicati maggiori diritti;
- la difesa, la rivendicazione e la promozione del principio costituzionale del diritto allo studio e la realizzazione di un autentico welfare studentesco a tutti il livelli istituzionali;
- l’opposizione ad ogni forma di autoritarismo da parte dei dirigenti scolastici e dei professori e la promozione di una scuola che sappia accogliere le richieste e le istanze degli studenti e promuova la partecipazione democratica e la creatività studentesca, in un’ottica di cooperazione tra studenti e docenti;
- la diffusione tra gli studenti e le studentesse della piena consapevolezza circa le proprie potenzialità quali soggetti attivi per il cambiamento della propria esistenza e di quella degli altri;
- la valorizzazione del protagonismo studentesco negli organi collegiali delle scuole e negli altri luoghi di rappresentanza studentesca, nelle Consulte provinciali degli studenti e in generale nel contesto territoriale;
- la rivendicazione di un piano di investimenti straordinari a favore dell’edilizia scolastica e delle strutture innovative e tecnologiche;
- la richiesta di una piena applicazione del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni che consente l’apertura pomeridiana delle scuole per attività extra-curricolari e per lo snellimento delle procedure d’accesso ai fondi messi a disposizione dallo stesso;
- il sostegno ad una didattica davvero nuova, dove vengano rispettate le inclinazioni, le aspettative e le capacità di tutti, dove le lezioni siano frutto di un progetto didattico partecipato e condiviso da tutte le componenti della scuola;
- la valorizzazione delle pratiche laboratoriali e degli stages di qualità che siano accessibili a tutti e a tutte e per i quali agli studenti sia garantita un’adeguata tutela;
- la promozione di una didattica protesa alla costruzione di una cultura di pace, che valorizzi anche la storia e la culture extraeuropee e che metta al centro i diritti umani;
- la richiesta che i docenti vengano valutati anche attraverso una partecipazione degli studenti, i quali vivono direttamente sulla propria pelle tutti i giorni le capacità o le lacune degli insegnanti italiani;
- la rivendicazione di una riqualificazione della formazione tecnica e professionale;
- l’impegno per la lotte e il contrasto alla cultura mafiosa, promuovendo una cultura della cittadinanza, della convivenza civile e dei diritti;
- la promozione tra i giovani della cittadinanza attiva in tutte le sue forme, attraverso la creazione e l’implementazione di spazi di aggregazione, cultura, ludici, di libera espressione, solidarietà e volontariato;
- la promozione di politiche di tutela e di sostegno delle persone diversamente abili;
- la richiesta di un’educazione al consumo critico e responsabile contro le ingiustizie sociali connesse al sistema economico mondiale;
- l’individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- la costruzione di esperienze di vita associata, conoscenza reciproca e impegno comune fra studenti, cittadini e altre forme associative;
- la promozione di progetti tematici riguardanti l’informazione sessuale, la pace, il consumo critico, la memoria storica, il razzismo, l’antimafia, il disagio giovanile, l’uso consapevole di sostanze stupefacenti nonché una politica basata sulla riduzione del danno che possono causare, la solidarietà e la cooperazione internazionale, la difesa dell’ambiente e del nostro patrimonio culturale, storico- artistico anche in collaborazione con Enti Locali;
- l’impegno per il riconoscimento e l’affermazione del sindacato studentesco.
La vita dell’associazione è improntata al libero dibattito e alla pluralità di posizioni. I principi generali ai quali s’ispira e si uniforma la vita dell’Unione degli Studenti Lombardia sono: l’uguaglianza di diritti di tutti i membri; la democrazia nelle scelte, la trasparenza delle decisioni e nella loro verificabilità. L’Unione degli Studenti Lombardia nei suoi processi decisionali prova a raggiungere una sintesi attraverso la ricerca del consenso.
Art. 2 Iscrizione
Possono chiedere di iscriversi all’Unione degli Studenti Lombardia tutti gli studenti e le studentesse iscritti in scuole secondarie superiori della Lombardia che si riconoscono nei principi fondamentali dell’associazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, condizione sociale, genere, orientamento sessuale, opinione politica.
La domanda di iscrizione è indifferentemente inoltrata agli organi regionali dell’associazione o agli organi territoriali dell’Unione degli Studenti. Lo studente risulta iscritto nell’associazione territoriale corrispondente al luogo dei suoi studi.
L’iscrizione all’Unione degli Studenti Lombardia ha effetto solo fino al compimento del secondo anno successivo al conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria superiore, fatti salvo i coordinatori regionali ed eventuali ulteriori eccezioni deliberate dalla Direzione regionale.
Sono associati onorari dell’Unione degli Studenti Lombardia, anche in deroga al limite di età, tutti gli ex tesserati che ne fanno richiesta e tutti coloro che intendono sostenere le attività dell’Unione.
A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto.
Art. 3 Diritti e doveri del socio
Ogni iscritto, ad eccezione degli associati onorari, ha diritto a:
- Concorrere all’elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- Essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi dell’organizzazione;
- Eleggere ed essere eletto negli organi interni all’organizzazione.
Ogni iscritto è tenuto a:
- Osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- Versare alle scadenze stabilite le quote sociali eventualmente stabilite;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’associazione.
Salvo diritto di recesso, la decadenza degli associati avviene:
- In caso di scioglimento dell’associazione;
- Per rifiuto motivato dell’adesione da parte degli organismi preposti a tal compito;
- Per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Art. 4 Organi territoriali
L’Unione degli Studenti Lombardia è una associazione regionale. Possono far parte dell’Unione degli Studenti Lombardia associazioni, gruppi e collettivi operanti nelle scuole secondarie superiori della Lombardia che siano confederati all’Unione degli Studenti.
Art. 5 Organi regionali
Gli organi regionali, secondo le specifiche funzioni previste dal presente regolamento, hanno il compito di assicurare il confronto e l’analisi, attuare le scelte strategiche e realizzare il governo dell’Unione degli Studenti Lombardia nella sua dimensione regionale. Sono organismi regionali:
- l’Assemblea regionale;
- gli organi tematici;
- il Congresso regionale;
- il Coordinamento regionale;
- la Direzione regionale;
- l’Esecutivo regionale;
- il Coordinatore regionale.
Art. 6 Assemblea regionale
È convocata periodicamente l’Assemblea regionale, alla quale possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse appartenenti all’Unione degli Studenti Lombardia. L’Assemblea regionale discute di politiche generali, elabora proposte di iniziativa politica, favorisce il confronto tra realtà locali, può dividersi in gruppi di lavoro. È convocata dal Coordinamento regionale, qualora se ne verificasse l’urgenza è convocata della Direzione regionale.
Art. 7 Organi tematici e dipartimenti
Per garantire l’approfondimento e la discussione su singoli argomenti, il Coordinamento regionale può costituire organi tematici. Il Coordinamento regionale nomina per ogni organo tematico un responsabile tra i membri della Direzione regionale. Ogni organo tematico è seguito da almeno un membro dell’Esecutivo regionale, scelto dallo stesso sulla base delle deleghe assegnate. E’ obbligatoria la costituzione del dipartimento di propaganda regionale e del dipartimento organizzativo regionale. Il dipartimento di propaganda regionale, volto a coordinare la comunicazione regionale dell’organizzazione, di cui è responsabile il membro dell’Esecutivo regionale avente la delega di responsabile della propaganda, è composto dai responsabili della propaganda delle associazioni territoriali della Lombardia dell’Unione degli Studenti e dagli iscritti all’Unione degli Studenti Lombardia interessati. Il dipartimento organizzativo regionale, volto a coordinare l’attività organizzative regionali, di cui è responsabile il membro dell’Esecutivo regionale avente la delega di responsabile dell’organizzazione, è composto dai responsabili dell’organizzazione delle associazioni territoriali della Lombardia dell’Unione degli Studenti e dagli iscritti all’Unione degli Studenti Lombardia interessati.
Art. 8 Congresso regionale
Il Congresso regionale è costituito da delegati eletti nelle associazioni territoriali in modo democratico, come da apposito regolamento stilato dal Coordinamento regionale. Salvo diversa delibera del Coordinamento regionale, sono assegnati 10 delegati per Provincia e 5 delegati per ogni associazione territoriale. Sono di diritto delegati i membri dell’Esecutivo regionale uscente. Esso ha i seguenti compiti:
- Discutere ed approvare il programma generale dell’Unione degli Studenti Lombardia;
- Eleggere il Coordinatore regionale;
- Eleggere, su proposta del Coordinatore regionale, l’Esecutivo regionale;
- Discutere e approvare gli emendamenti allo statuto regionale;
- Eleggere il Comitato dei garanti su proposta della Direzione regionale.
Il Congresso regionale può anche svolgersi in forma straordinaria: in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta approvata dai due terzi dei componenti del Coordinamento regionale. In questo caso il congresso straordinario può avere un ordine del giorno proposto nella convocazione.
Art. 9 Coordinamento Regionale
Il Coordinamento regionale è il massimo organo di indirizzo dell’Unione degli Studenti Lombardia. È formato di diritto dai membri della Esecutivo regionale e da 10 delegati per Provincia e da 5 delegati per ogni associazione territoriale, scelti democraticamente dalle rispettive realtà. Il Coordinamento è rinnovato dopo ogni Congresso regionale. Esso ha il compito di:
- garantire il più ampio confronto tra tutte le realtà dell’associazione;
- applicare le decisioni assunte al Congresso;
- discutere e approvare il programma annuale delle attività;
- convocare il congresso ordinario e approvarne il regolamento;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni;
- integrare la composizione dell’Esecutivo regionale.
Il Coordinamento regionale può sfiduciare, con voto motivato dei due terzi dei propri membri, il Coordinatore regionale. In questo caso è convocato automaticamente il Congresso straordinario.
Il Coordinamento regionale è convocato dall’Esecutivo regionale; la convocazione avviene, di norma, almeno una volta ogni tre mesi; può autoconvocarsi su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. I membri possono delegare loro rappresentanti.
Art. 10 Direzione regionale
La Direzione regionale è la sede del governo ordinario dell’Unione degli Studenti Lombardia e ha il compito di attuare le scelte strategiche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento regionale.
La Direzione regionale è composta dai membri dell’Esecutivo regionale, dai Coordinatori e da un altro membro di ciascuna associazione territoriale scelto dal Coordinamento regionale.
Art. 11 Esecutivo regionale
L’Esecutivo regionale attiva le scelte di programma assunte dalla Direzione regionale e coordina le iniziative ad esse connesse; è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5, oltre al Coordinatore regionale che ne è membro di diritto.
Al suo interno deve essere individuato un responsabile dell’organizzazione e un responsabile della propaganda; gli altri membri assumono funzioni non necessariamente fisse, individuate dal Coordinatore regionale, che devono essere comunicate al Coordinamento regionale.
Art. 12 Coordinatore regionale
Il Coordinatore regionale rappresenta ed esprime l’unità dell’associazione, ne esercita il coordinamento politico e propone i componenti dell’Esecutivo regionale. È componente di diritto dell’Esecutivo regionale.
Art. 13 Servizi e vertenze
L’Unione degli Studenti Lombardia cura i rapporti e le vertenze con l’amministrazione regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale e collabora al coordinamento delle vertenze territoriali e provinciali. Per realizzare efficacemente la tutela dei diritti individuali degli iscritti e degli studenti, l’Unione degli Studenti Lombardia promuove, inoltre, la costituzione di specifiche strutture per l’erogazione di servizi dalla stessa coordinate ed incentiva iniziative di mutualità studentesca.
Art. 14 Patti di lavoro con altre associazioni
L’Unione degli Studenti Lombardia può stipulare con associazioni, organizzazioni, centri culturali, fondazioni, cooperative e soggetti del no-profit patti di lavoro a livello regionale che impegnino reciprocamente le organizzazioni.
Il patto garantisce le reciproche autonomie politiche ed organizzative: esso è deliberato dalla Direzione regionale, cui spetta il compito di verificarne l’efficacia e, qualora lo ritenga necessario, chiedere che esso sia revocato.
Il Coordinamento regionale ha il compito di approvare i patti di lavoro stipulati dalle associazioni territoriali.
Art. 15 Amministrazione
L’Unione degli Studenti Lombardia può dotarsi di un responsabile della amministrazione, interno o esterno all’Esecutivo regionale; qualora il responsabile della amministrazione non venga individuato, tale delega è assegnata automaticamente al responsabile dell’organizzazione.
I bilanci, preventivo e consuntivo, sono redatti dal responsabile della amministrazione e devono essere approvati ogni anno dal Coordinamento regionale. Tutti i conti correnti aperti dall’organizzazione sono a firma del responsabile legale e del responsabile della amministrazione.
Art. 16 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 17 Finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 18 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Coordinamento regionale entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.
Il Coordinamento regionale può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 19 Responsabilità legale
Il Coordinatore, se maggiorenne, è il responsabile legale dell’associazione. Qualora il Coordinatore sia minorenne, egli nomina un responsabile legale tra gli iscritti maggiorenni dell’Unione degli Studenti Lombardia, il quale è, di diritto, membro dell’Esecutivo regionale.
Il responsabile legale è responsabile dell’esercizio finanziario dell’Unione degli Studenti Lombardia, è il legale rappresentante della stessa a livello regionale e la rappresenta in giudizio.
Art. 20 Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
Il Collegio dei Garanti interviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del Collegio sono deliberate a maggioranza dei membri e motivate; sono immediatamente esecutive.
Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi eletti dal Congresso regionale tra gli iscritti, anche onorari, che non ricoprano altre cariche all’interno dell’organizzazione regionale, di provata esperienza ed indipendenza.
Il Collegio dei Garanti, alla sua prima convocazione, approva un proprio regolamento interno.
Art. 21 Incompatibilità
Qualsiasi carica esecutiva dell’Unione degli Studenti Lombardia è incompatibile con la presenza all’interno di organismi esecutivi di livello analogo, superiore, o inferiore fino al livello provinciale di un partito o di una giovanile di partito o di un’altra associazione studentesca delle scuole superiori.
Qualsiasi carica dell’Unione degli Studenti Lombardia è incompatibile con la qualità di componente delle assemblee elettive dello Stato Italiano e dell’Unione Europea a tutti i livelli istituzionali. Tale incompatibilità non si estende alle assemblee o organismi elettivi interni all’amministrazione della Pubblica Istruzione o comunque finalizzati alla rappresentanza studentesca e/o giovanile a livello territoriale o nazionale.
La candidatura ai sopra menzionati uffici comporta l’immediata sospensione del candidato dalle cariche associative ricoperte sino ad elezione espletata. Il Coordinamento regionale può disporre la revoca della sospensione in caso di mancata elezione. L’incompatibilità determina l’immediata decadenza da ogni incarico; la decadenza è automatica. La Direzione regionale ne garantisce la concreta attuazione.
Art. 22 Espulsione
In caso di gravissime violazioni dello statuto o per gravi e comprovati motivi, l’Esecutivo regionale può avviare il meccanismo di espulsione di un iscritto. Durante tale periodo si è sospesi da ogni incarico eventualmente ricoperto.
L’espulsione dall’Unione degli Studenti Lombardia diviene definitiva con il voto dei 4\5 del Coordinamento regionale.
Art. 23 Modifiche allo statuto
Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Congresso regionale.
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.Per eventuali integrazioni delle norme statutarie si prevedono appositi regolamenti approvati a maggioranza assoluta dei presenti dal Coordinamento regionale.
Art. 24 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione Unione degli Studenti Lombardia può essere deliberato dalla maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.
Art. 25 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
Art. 26 Durata e sede
L’Unione degli Studenti Lombardia ha durata illimitata e sede a Milano.